Approvato il Nuovo Codice Deontologico
Finalmente, dopo 2 anni di incessanti lavori, il 13 aprile 2019 è stato approvato il Nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche.
L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.
Così inizia l’art. 1 del primo Codice emesso dopo la trasformazione avvenuta con la legge n. 3/2018 che ha sancito, anche per la professione infermieristica, la nascita degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) e aggiorna il precedente, approvato il 17 gennaio 2009 e quindi ormai in vigore da più di dieci anni.
È il codice dei professionisti infermieri e infermieri pediatrici.
#Infermiere: professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile, sostenuto da valori e di saperi scientifici. #ECM #CodiceDeontologicoInfermieri Share on XPerché il codice della professione è deontologico?
Per rispondere a questa domanda occorre risalire alla genesi del termine deontologia. L’espressione è stata utilizzata per la prima volta da Jeremy Bentham nel 1834, per designare l’etica privata come contrapposta all’etica politica.
La preoccupazione di Bentham era la fondazione di una morale universale giustificata dalla natura o dalla ragione, non da un’autorità religiosa.
In seguito, il termine deontologia è stato utilizzato in riferimento alle professioni; per deontologia professionale si intende:
l’insieme delle norme e delle regole della condotta professionale, espressione dei valori propri di una professione, generalmente raccolte in un Codice Deontologico, vero e proprio dettato normativo o raccolta di indicazioni all’agire del professionista (Sala, 2005).
Si può dire anche che la deontologia sia l’insieme dei doveri del professionista, degli obblighi cui egli deve corrispondere nel suo agire professionale. Il dovere, in questo contesto, implica una sorta di obbligatorietà morale: il professionista non agisce per eseguire un ordine esterno o per evitare, disattendendo quell’ordine, una sanzione; agisce piuttosto riconoscendo in sé il dovere di agire conformemente a un modello di condotta o a un insieme di regole con cui tale condotta viene, appunto, regolamentata.
La deontologia è l’insieme dei doveri del professionista. Agire deontologicamente significa agire responsabilmente conformemente agli ideali della professione e ai suoi correlati doveri | #CodiceDeontologicoInfermieri #ECM Share on XAgire deontologicamente significa operare responsabilmente e conformemente agli ideali della professione e ai suoi correlati doveri. Non significa, pertanto, eseguire comandi quanto piuttosto avvertire la doverosità morale di atti o azioni.
Come professionisti lo sforzo richiesto è di vedere sé stessi come portatori di interessi di ordine superiore, anche se come individui privati si potrebbero avere interessi del tutto diversi e particolari.
Analizziamo il nuovo Codice Deontologico
L’#infermiere deve dimostrare di saper utilizzare strumenti innovativi per una gestione efficace dei percorsi assistenziali | #ECM Share on XNelle parole del Presidente FNOPI il nuovo codice rappresenta per l’infermiere uno strumento per esprimere la propria competenza e la propria umanità.
L’infermiere deve dimostrare di saper utilizzare strumenti innovativi per una gestione efficace dei percorsi assistenziali. Rappresenta una guida e una regola per garantire la dignità della professione e per questo va rispettato e seguito da tutti.
Il codice conta 53 articoli, due in più del precedente, suddiviso in 8 Capi, ognuno su un argomento che riguarda la professione o l’assistenza infermieristica.
In apertura, dopo aver specificato chi è l’infermiere, a quali valori e principi si ispirano le azioni professionali e in quali contesti, chiarisce il dovere dell’infermiere di curare e prendersi cura della persona assistita. La sua azione deve avvenire nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento sessuale, etnica, religiosa e culturale.
Viene messo in chiaro anche che l’infermiere agisce in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Nella sua consulenza mette a disposizione i propri saperi e abilità di comunità professionali e istituzioni (art. 5 “Questioni etiche”).
Rapporto con le persone assistite
L’ #infermiere è garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono, se rileva privazioni o maltrattamenti, li segnala all’autorità competente e si attiva perché ci sia un rapido intervento Share on XUndici articoli riguardano il rapporto diretto con gli assistiti, dalla valutazione e presa in carico del dolore, così come prevede la legge n.38 del 2010 (art. 18 “Dolore”) alla tutela della privacy (art. 19 “Confidenzialità e riservatezza”), dall’assistenza ai minori (art. 23 “Volontà del minore”) e nella fase terminale della vita (art. 24 “Cura nel fine vita”), fino al rispetto, non solo sancito dall’art. 622 del codice penale, del segreto professionale (art. 27 “Segreto professionale”).
L’infermiere è garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono, se rileva privazioni o maltrattamenti, li segnala all’autorità competente e si attiva perché ci sia un rapido intervento (art. 22 “Privazioni, violenze o maltrattamenti”).
L’infermiere e la comunicazione
Non manca il doveroso riferimento alla comunicazione, visto che è uno degli argomenti più dibattuti sia all’interno delle professioni che tra la cittadinanza.
L’infermiere, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità. Tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione (art. 28 “Comportamento nella comunicazione”).
Rispetto alla versione di dieci anni fa si parla per la prima volta di “governo clinico” cui è dedicato un intero articolo (il 32) che recita così:
L’infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.
Il Codice e la libera professione
Nel codice sono stabilite anche le regole deontologiche della libera professione, alla quale è dedicato l’intero Capo VIII “Libera professione” (art. 39 “Esercizio della libera professione”; art. 40 “Contratto di cura”; art. 41 “Sicurezza e continuità delle cure”).
Nell’art. 40 si prevede che l’infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, stipuli con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi: l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi economici.
Inosservanza e sanzioni
Nelle disposizioni finali (Capo VIII, articoli dal 42 al 53)) il nuovo codice raggruppa una serie di regole per il decoro della professione e il rispetto delle norme, fino a chiarire nero su bianco che le norme deontologiche contenute nel Codice sono vincolanti per tutti gli iscritti agli Ordini.
La loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale.
Codice Deontologico e implicazioni per la pratica
Analizziamo ora alcuni precetti deontologici, contenuti nel documento, che hanno un maggior impatto nell’esercizio professionale dell’infermiere.
Proprio per questo motivo sono stati anche quelli maggiormente criticati da alcune componenti della professione, in quanto, nel tentativo di arrivare a conciliare posizioni differenti anche sul piano valoriale, può accadere che gruppi professionali non si sentano rappresentati da quanto scritto all’interno delle regole deontologiche.
I rapporti tra professionisti e altri operatori
L’art. 12 “Cooperazione e collaborazione” del nuovo Codice Deontologico tratta del tema molto delicato dei rapporti con altri professionisti all’interno dell’equipe.
Purtroppo non introduce definizioni in merito ai due termini del titolo, in un periodo nel quale il dibattito in merito allo sviluppo di competenze avanzate (in ambito gestionale/organizzativo) o competenze specialistiche (in ambito clinico) e della fungibilità del ruolo degli infermieri /(inteso come sostituibilità in assenza di individualità specifica di altre professioni, il riferimento è la professione medica) è molto acceso.
Sarebbe stato meglio, secondo il sociologo Cavicchi, fare riferimento alle definizioni di complementarietà reciproca o interazione cooperativa o complementarietà reciproca vicariante per regolare i necessari buoni rapporti tra professioni diverse, elemento essenziale per il lavoro di equipe in risposta ai bisogni complessi delle persone.
L’art. 14 “posizione di protezione” fa esplicito riferimento a episodi di cronaca recenti che hanno visto, purtroppo, protagonisti infermieri accusati di aver causato volontariamente la morte ad alcuni pazienti (cas di Lecco e Livorno).
È un’indicazione operativa molto forte, che invita i professionisti a non essere omertosi, ma a segnalare comportamenti di colleghi e altri professionisti con alterazione psicofisica che possono mettere a rischio le persone assistite.
Nel Capo dedicato all’organizzazione compare per la prima volta un articolo (art. 36 “Operatori di supporto”) dedicato ai rapporti tra infermieri e operatori di supporto; i contenuti dell’articolo: “l’infermiere (…) pianifica, supervisiona, verifica (…) l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati” richiamano quanto già previsto nello specifico profilo professionale dell’operatore socio-sanitario (Accordo tra Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e decreti regionali successivi)) e quindi francamente non si capisce l’esigenza di ribadirlo all’interno del Codice Deontologico.
La clausola di coscienza
Un punto centrale e controverso della nuova stesura riguarda l’art. 6 “Libertà di coscienza”. Esso recita:
“L’infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni”.
La clausola di coscienza si appella ad una convinzione morale personale, convinzione morale non universalmente condivisa. E’ necessario verificare che dalla libertà di coscienza non derivi alcun effetto negativo nel senso di danno ad altri.
#CodiceDeontologicoInfermieri: la clausola di coscienza si appella ad una convinzione morale personale, convinzione morale non universalmente condivisa | #Infermieristica #ECM Share on XLa legittimità della contenzione meccanica
Per contenzione, in generale, si intende la restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario del soggetto.
Si distinguono diverse tipologie di contenzione: manuale, fisica o meccanica, farmacologica, e ambientale, tutte caratterizzate dalla finalità, appunto, di ridurre la libertà di movimento e di azione della persona.
L’art. 35, dal titolo “Contenzione” è quello, all’interno del codice, più lungo e dettagliato. In netto contrasto con la scrittura breve, asciutta, poco prescrittiva e poco attenta ai particolari delle azioni che descrivono gli altri articoli. Recita infatti:
L’infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall’équipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.
Gli elementi portanti dello stato di necessità sono quindi:
- il pericolo attuale di un danno grave alla persona;
- le inevitabilità altrimenti del pericolo;
- la proporzionalità del fatto;
Il pericolo attuale deve essere riscontrato in modo puntuale e dettagliato e non è ammissibile una contenzione preventiva.
Per #contenzione, in generale, si intende la restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario del soggetto | #ECM #Infermieristica Share on XPer concludere
Il nuovo codice presenta punti di forza, rappresentati dai temi nuovi introdotti quali l’uso dei social media, la protezione della persona assistita da comportamenti non leciti dei colleghi alla valorizzazione della libera professione e del ruolo manageriale dell’infermiere.
Permangono molte criticità correlate a una mancanza di coraggio nell’affrontare i temi eticamente più scottanti per la professione infermieristica in questo periodo:
- una presa di posizione forte per il rispetto delle volontà della persona assistita, anche quando non sia in grado di esprimerle;
- la promozione nella cittadinanza ed il supporto alle persone nella redazione delle disposizioni anticipate e nella nomina del fiduciario;
- la garanzia di continuità assistenziale nelle cure, anche dopo la dimissione da setting per acuti, solo per citarne alcuni;
Si è poi già espresso il parere contrario agli articoli su clausola di coscienza e contenzione, che pongono la professione ai margini del dibattito su questioni etiche che invece hanno forte valenza tra le persone destinatarie delle cure infermieristiche.
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Articolo tratto dalla lezione del Percorso Formativo Infermiere OnLine di Paola Gobbi: “Il nuovo Codice Deontologico delle professioni infermieristiche”.
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